Ordinanza del Tribunale di Trento sull’art. 18 del Decreto Sicurezza: un primo riconoscimento delle nostre ragioni

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Ordinanza del Tribunale di Trento sull’art. 18 del Decreto Sicurezza: un primo riconoscimento delle nostre ragioni

Il 5 settembre 2025 il Tribunale Ordinario di Trento – Sezione Civile – si è espresso sul ricorso che abbiamo promosso insieme a Canapa Sativa Italia contro l’articolo 18 del cosiddetto “Decreto Sicurezza” (D.L. 48/2025, convertito in L. 80/2025).

Si tratta del primo pronunciamento giudiziario su una norma che ha modificato radicalmente la legge 242/2016, introducendo un divieto assoluto sulla lavorazione, distribuzione e commercializzazione delle infiorescenze di canapa industriale e dei loro derivati.

Il Tribunale non ha potuto accogliere la richiesta cautelare di sospensione – poiché lo strumento ex art. 700 c.p.c. non può incidere su una legge a carattere generale – ma ha riconosciuto con chiarezza che le nostre censure non sono prive di fondamento e che l’articolo 18 presenta seri dubbi di compatibilità con la Costituzione e con il diritto europeo.

Perché abbiamo deciso di ricorrere

Abbiamo scelto di portare in tribunale l’art. 18 per una ragione semplice: difendere la nostra filiera.

Con questa norma, infatti, il legislatore ha:

  • introdotto all’art. 1, comma 3-bis della legge 242/2016, l’esclusione della lavorazione e del commercio delle infiorescenze e dei derivati (estratti, resine, oli);
  • aggiunto all’art. 2, comma 3-bis, un divieto assoluto di importazione, distribuzione, cessione e trasformazione delle infiorescenze, prevedendo persino l’applicazione delle sanzioni penali del DPR 309/1990.

Si tratta di modifiche che hanno l’effetto di cancellare un intero comparto produttivo, sviluppatosi negli anni nel pieno rispetto delle leggi e delle normative europee.

Per questo abbiamo sollevato davanti al Tribunale di Trento diverse questioni di illegittimità:

  • violazione del diritto europeo, per mancata notifica alla Commissione UE (Direttiva 2015/1535) e per contrasto con gli artt. 34 e 36 TFUE sulla libera circolazione delle merci, oltre che con i Regolamenti agricoli UE che definiscono la canapa con THC ≤0,3% come coltura industriale senza distinzioni tra parti della pianta;
  • violazione della Costituzione italiana, poiché l’art. 18 limita in modo sproporzionato la libertà d’impresa (art. 41), contrasta con gli obblighi derivanti dal diritto europeo (artt. 11 e 117) ed è stato introdotto con un decreto legge privo dei requisiti di necessità e urgenza (art. 77);
  • violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché non esistono dati scientifici che giustifichino un divieto assoluto, mentre la giurisprudenza europea e francese ha chiarito che le infiorescenze con THC inferiore allo 0,3% non rappresentano un rischio per la salute tale da legittimare un bando generalizzato;
  • lesione del legittimo affidamento di migliaia di imprese, che hanno investito milioni sulla base della legge 242/2016.

Cosa ha detto il Tribunale di Trento

L’ordinanza del Tribunale di Trento è importante perché, pur senza concedere la sospensione cautelare, ha confermato la serietà delle questioni che abbiamo posto.

Il Giudice ha infatti sottolineato che:

  • le nostre censure “non possono dirsi prive di fondamento”;
  • la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio) ha già rilevato come la normativa europea non distingua tra parti della pianta di canapa e che limitazioni generalizzate sulle infiorescenze siano in contrasto con gli articoli 34 e 36 TFUE;
  • la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la canapa industriale non è automaticamente stupefacente, ma che occorre verificare caso per caso l’“offensività concreta” dei derivati;
  • la Relazione della Cassazione n. 33/2025 ha evidenziato le criticità dell’art. 18 in termini di determinatezza, proporzionalità e offensività penale, aprendo la strada a una possibile “rilettura giudiziale” che escluda la rilevanza penale delle infiorescenze prive di efficacia drogante.

Il Tribunale ha quindi ribadito che l’art. 18 solleva seri dubbi di legittimità costituzionale e comunitaria, che dovranno essere approfonditi nei prossimi giudizi di merito.

Perché questa ordinanza è un passo avanti

Sappiamo bene che questa ordinanza non sospende immediatamente la norma, ma per noi rappresenta un passaggio fondamentale per diversi motivi:

  • per la prima volta un tribunale civile riconosce la fondatezza delle nostre critiche;
  • viene confermato che il divieto assoluto sulle infiorescenze è sproporzionato e potenzialmente illegittimo;
  • si apre la strada a un giudizio di merito e, se necessario, a un rinvio alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia UE.

In altre parole: la battaglia legale è solo all’inizio, ma questo pronunciamento segna un primo importante riconoscimento delle nostre ragioni.

La nostra posizione e i prossimi passi

Accogliamo con soddisfazione il riconoscimento, da parte del Tribunale, che le nostre questioni sono serie e meritevoli di approfondimento.

Continueremo quindi a:

  • promuovere i ricorsi di merito davanti ai tribunali;
  • sollevare questioni di legittimità costituzionale;
  • chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE;
  • dialogare con le istituzioni italiane ed europee, perché la filiera non può essere sacrificata a norme ingiustificate e contrarie al diritto comunitario.

Conclusioni

L’ordinanza del Tribunale di Trento segna solo il primo passo di un cammino che intendiamo portare avanti con determinazione. Il giudice ha già evidenziato la solidità delle nostre ragioni e ha riconosciuto che l’art. 18 del Decreto Sicurezza presenta profili di illegittimità rilevanti.

Noi continueremo a difendere la filiera con ogni mezzo legale e istituzionale, affinché la canapa industriale possa avere in Italia il futuro che merita: un futuro sostenibile, innovativo e in linea con la Costituzione e con l’Europa.

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