La Terza Sezione Penale della Suprema Corte chiude un caso emblematico: quando la coltivazione rispetta i parametri della legge agroindustriale, non c’è reato.
Con sentenza n. 271 del 12 febbraio 2026 (depositata il 24 marzo 2026), la Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Sassari contro l’ordinanza del Tribunale sassarese che aveva annullato un sequestro probatorio disposto nei confronti di un’azienda agricola e di un’azienda florovivaistica di canapa. Una pronuncia che merita attenzione da parte di tutto il settore, ottenuta grazie alla difesa condotta dall’avvocato Lorenzo Simonetti.
Cosa è successo
La polizia giudiziaria aveva eseguito una perquisizione ai sensi dell’art. 103 del Testo Unico Stupefacenti nei confronti di due aziende che coltivavano canapa, sequestrando il materiale rinvenuto in relazione all’ipotesi di reato prevista dall’art. 73 dello stesso decreto. Tra il materiale contestato vi erano anche infiorescenze, la cui presenza aveva costituito uno degli elementi su cui la Procura aveva fondato la propria tesi accusatoria. Il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 23 ottobre 2025, aveva annullato il decreto di convalida del sequestro per due ragioni distinte: da un lato un vizio formale, ovvero la mancata indicazione della finalità probatoria; dall’altro la valutazione nel merito che la coltivazione fosse pienamente lecita, in quanto conforme ai parametri della Legge 242/2016. La Procura ha impugnato questa decisione in Cassazione. L’avvocato Simonetti ha depositato memoria difensiva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o rigettato. La Suprema Corte gli ha dato ragione.
Il ragionamento della Cassazione
I giudici di legittimità richiamano il principio consolidato fissato dalle Sezioni Unite Castignani (sentenza n. 30475 del 30 maggio 2019): la Legge 242/2016 qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, per le finalità tassativamente indicate dall’art. 2 della stessa legge. Le coltivazioni che rientrano in questo perimetro si collocano nell’alveo delle colture consentite ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 309/1990. Il punto cruciale è che la Legge 242 non ha modificato il Testo Unico Stupefacenti proprio perché non ne aveva bisogno: ha disciplinato un settore ontologicamente estraneo all’ambito dei divieti penali, quello della coltivazione industriale di canapa funzionale esclusivamente alla produzione di fibre o ad altri usi consentiti dalla normativa europea.
Sul tema specifico delle infiorescenze, la Corte affronta con chiarezza una questione che negli ultimi anni ha generato grande incertezza nel settore. Il D.L. 48/2025 ha introdotto i commi 3-bis negli artt. 1 e 2 della Legge 242/2016, vietando esplicitamente l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio e la vendita di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, compresi estratti, resine e oli derivati. Una stretta normativa significativa, che tuttavia non si traduce automaticamente in rilevanza penale per chi coltiva. Nel caso in esame, il Tribunale aveva accertato nel merito — con valutazione insindacabile in sede di legittimità — che nei locali aziendali erano stati rinvenuti solo residui di piante non sottoposti ad alcuna lavorazione. Quelle infiorescenze, nella loro condizione concreta, non costituivano “prodotti” ai sensi dei nuovi commi 3-bis: non erano essiccate, né triturate, né trasformate in estratti, resine o oli. Il divieto introdotto dal D.L. 48/2025 semplicemente non trovava applicazione. La Procura, invece di confrontarsi con questo accertamento di fatto, aveva proposto censure generiche che sollecitavano valutazioni precluse in sede di legittimità. Da qui l’inammissibilità.
Cosa significa per le aziende del settore
Questa sentenza non rivoluziona il quadro normativo, ma lo consolida su punti essenziali per gli operatori. Chi rispetta varietà ammesse, finalità industriali e parametri di legge non commette reato: il sistema giudiziario, dalle Sezioni Unite in poi, conferma questa lettura senza ambiguità. Il D.L. 48/2025 ha certamente ristretto lo spazio operativo per chi trattava infiorescenze a scopo commerciale, ma non ha trasformato in reato la coltivazione in sé né la semplice presenza di fiori sulla pianta in campo o nei locali aziendali. La distinzione tra coltivazione lecita e commercializzazione vietata rimane il fulcro interpretativo attorno a cui si muove tutta la giurisprudenza recente, e questa sentenza lo ribadisce con forza.
Una vittoria per il buon senso giuridico
Per anni, molte aziende agricole e florovivaistiche del settore hanno subito perquisizioni, sequestri e procedimenti penali nonostante operassero nel pieno rispetto della legge. Questa sentenza conferma che i tribunali di merito hanno gli strumenti per distinguere la coltivazione industriale lecita dal traffico di stupefacenti, e che la Cassazione è disposta a tutelare questa distinzione anche di fronte alle pressioni delle procure. Un risultato reso possibile anche da una difesa tecnica puntuale e preparata, come quella condotta dall’avvocato Lorenzo Simonetti, che ha saputo costruire un impianto argomentativo che la Suprema Corte ha ritenuto adeguato e corretto. Come imprenditori della canapa, continuiamo a monitorare ogni pronuncia rilevante e a mettere a disposizione del settore gli strumenti per difendere il proprio lavoro. Questa, senza dubbio, va nella direzione giusta.



















