Annullata con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Modena
Con la sentenza n. 25539 del 2026, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta su un tema particolarmente rilevante per il settore della canapa industriale: la possibilità di mantenere il sequestro e disporre la confisca di infiorescenze e derivati quando sia stata esclusa la loro concreta efficacia drogante.
La vicenda riguarda il sequestro di diversi quantitativi di infiorescenze e derivati della canapa rinvenuti all’interno di un’attività commerciale e in un garage. Il procedimento era stato avviato ipotizzando il reato previsto dall’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti.
Le successive analisi tecniche avevano però portato a escludere che i prodotti sequestrati possedessero una concreta capacità drogante. Anche il Tribunale del riesame di Modena aveva riconosciuto la mancanza del fumus del reato, ritenendo il fatto privo di effettiva offensività.
Nonostante questa conclusione, il Tribunale aveva confermato il sequestro e respinto la richiesta di restituzione, sostenendo che le infiorescenze dovessero essere considerate beni intrinsecamente illeciti e, pertanto, soggetti a confisca obbligatoria.
È proprio questa contraddizione a essere stata censurata dalla Corte di Cassazione.
Il contenuto di THC non basta da solo
Nel corso del procedimento erano stati esaminati 73 reperti. In 29 campioni era stato rilevato un contenuto di THC superiore allo 0,5%, ma il consulente tecnico aveva precisato che il superamento di tale percentuale non determina automaticamente l’efficacia stupefacente del prodotto.
Per stabilire se una sostanza sia concretamente drogante occorre infatti considerare anche la quantità effettivamente utilizzabile e la dose di THC realmente assumibile.
Secondo la consulenza, anche prendendo come riferimento dosi di THC pari a 10 o 25 milligrammi, sarebbe stato necessario impiegare quantità di prodotto superiori a quelle normalmente utilizzate per il confezionamento di una singola sigaretta.
Il materiale analizzato era stato quindi considerato privo di una quantità di principio psicoattivo sufficiente ad assicurare una concreta efficacia drogante.
Non può esserci confisca automatica in assenza di reato
La Cassazione ha chiarito che non è possibile affermare, da una parte, che la sostanza non possiede efficacia drogante e che quindi il reato non è configurabile e, dall’altra, negarne automaticamente la restituzione qualificandola come bene soggetto a confisca obbligatoria.
La confisca presuppone infatti l’esistenza di una fattispecie penalmente rilevante. La semplice riconducibilità botanica del prodotto alla cannabis non è sufficiente.
Occorre dimostrare che la sostanza abbia una concreta capacità drogante, elemento dal quale dipende la sua intrinseca pericolosità. La Corte ricorda inoltre che l’onere di fornire tale prova grava sul Pubblico Ministero.
Il divieto di restituzione previsto dal codice di procedura penale non opera quindi in maniera automatica, ma richiede che il bene sequestrato sia collegabile, almeno sul piano indiziario, a un reato effettivamente configurabile.
Il rapporto con la nuova normativa del 2025
La decisione affronta anche il quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 48 del 2025, successivamente convertito nella legge n. 80 del 2025. (Decreto Sicurezza)
La nuova disciplina ha escluso le infiorescenze dall’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e ha vietato numerose attività riguardanti le infiorescenze di canapa, anche essiccate, triturate o semilavorate, nonché i prodotti che le contengono, compresi estratti, resine e oli derivati.
La Cassazione non mette in discussione l’esistenza di questi divieti. La sentenza non rappresenta quindi una liberalizzazione generalizzata della vendita delle infiorescenze.
La Corte afferma tuttavia che, anche nel nuovo quadro normativo, l’applicazione delle sanzioni penali e delle misure di confisca non può prescindere dalla verifica della concreta offensività del fatto e dell’effettiva capacità drogante della sostanza.
La decisione della Corte
La Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Modena, che dovrà svolgere una nuova valutazione.
Il Tribunale dovrà verificare l’effettiva e totale assenza di efficacia drogante del materiale sequestrato. Qualora tale assenza venga confermata, dovrà spiegare quale fondamento giuridico possa giustificare il mantenimento del sequestro o la successiva confisca.
La Corte non ha quindi disposto direttamente la restituzione dei prodotti, ma ha stabilito che non è possibile mantenerli sotto sequestro sulla base di un automatismo o della sola qualificazione astratta delle infiorescenze come beni illeciti.
Il ringraziamento di ICI all’avvocato Lorenzo Simonetti
ICI desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento all’avvocato Lorenzo Simonetti, difensore della ricorrente, per il lavoro svolto e per il risultato ottenuto davanti alla Corte di Cassazione.
La decisione rappresenta un passaggio significativo per l’intero comparto della canapa industriale, perché riafferma alcuni principi fondamentali del diritto penale: la necessità di verificare la concreta offensività della condotta, l’obbligo di accertare l’effettiva capacità drogante del prodotto e l’impossibilità di applicare automaticamente il sequestro e la confisca in assenza dei presupposti di un reato.



















