Una notizia interessante sulla vendita di fiori e foglie di canapa industriale arriva dalla Francia, dove il 29 dicembre 2022 il Consiglio di Stato ha emesso una pronuncia storica: ha annullato il decreto del 30 dicembre 2021 in cui si vietava la vendita di fiori e foglie di cannabis con un livello di THC (tetraidrocannabinolo) inferiore o uguale allo 0,3%.
In particolare, la pronuncia del Consiglio di Stato si è focalizzata su alcuni punti:
- non può essere vietata la vendita di fiori e foglie di cannabis con un livello di THC (tetraidrocannabinolo) inferiore allo 0,3%;
- il CBD (cannabidiolo) non può essere considerato una sostanza psicotropa o assimilata ai narcotici, poiché non ha effetti psicoattivi e non dà dipendenza;
- non esistono prove che i fiori e le foglie di cannabis a basso contenuto di THC mettano a rischio l’organismo umano o la salute pubblica.
In base a queste considerazioni, il Consiglio di Stato francese, dunque, ha ritenuto sproporzionato e illegittimo il divieto generalizzato alla commercializzazione di questi prodotti.
Annullamento del divieto di vendere fiori e foglie di cannabis senza proprietà narcotiche
Il divieto di commercializzare infiorescenze e foglie di cannabis con un livello di THC inferiore allo 0,3% in Francia era stato autorizzato con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021.
Il decreto, scritto sulla base del codice della sanità pubblica, autorizzava la produzione di estratti di cannabis solo utilizzando fiori e foglie estratte da cannabis con un contenuto di delta-9-tetraidrocannabinolo inferiore o uguale allo 0,3%. Nonostante questa sezione, lo stesso decreto vietava espressamente la commercializzazione di fiori e foglie “allo stato grezzo” delle stesse varietà, ossia introduceva il divieto di vendere fiori e foglie di canapa con una concentrazione di THC inferiore o uguale allo 0,3%. Il divieto, dunque, non teneva assolutamente conto di quale sarebbe stato il prodotto finito, ma si concentrava esclusivamente sui prodotti grezzi.
La base normativa del decreto era l’articolo R. 5132-86, in cui si vieta la produzione, la commercializzazione, il possesso, l’acquisto o il consumo di cannabis (pianta, resina e prodotti derivati). Lo stesso articolo, infatti, autorizzava moltissimi aspetti relativi alle varietà di cannabis prive di effetti stupefacenti, ossia la coltivazione, l’importazione, l’esportazione, l’uso industriale e l’uso commerciale.
La sospensione all’esecutività del decreto era già arrivata con l’ordinanza del 24 gennaio 2022 e a fine dicembre è arrivata la sentenza.
Consiglio di Stato francese: il CBD non ha effetti psicotropi
Uno dei punti su cui si è soffermato il Consiglio di Stato francese è stata la differenza tra il THC e il CBD.
Nonostante siano entrambi cannabinoidi estratti da fiori e foglie di cannabis, infatti, il CBD e il THC hanno proprietà diverse. Secondo le indagini condotte dall’istituzione francese, a differenza del THC, il CBD non ha effetti psicotropi e non provoca dipendenza. Si tratta di una sostanza dagli effetti benefici per l’organismo, in grado di distendere la muscolatura, rilassare e agire come anticonvulsivante.
Dunque, a partire dai dati rinvenuti, l’organismo francese non ritiene che le piante a basso contenuto di THC abbiano effetti stupefacenti.
Il CBD non costituisce un rischio per la salute pubblica
Secondo la pronuncia del Consiglio di Stato, il provvedimento interdittivo non era proporzionato ai rischi effettivamente rappresentati dalle sostanze prese in considerazione. Tra le motivazioni addotte dal Consiglio c’è quella che il CBD non comporta rischi per la salute pubblica. Sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, non si hanno prove sufficienti degli effetti collaterali delle altre sostanze contenute nei fiori e nelle foglie di cannabis.
Mentre, i rischi per la salute sono costituiti esclusivamente dal contenuto di THC dei prodotti e dalle modalità di assunzione.
“…emerge anche che allo stato attuale dei dati forniti dalla scienza, se il cannabidiolo abbia anche proprietà decontratturanti e rilassanti solo effetti anticonvulsivanti, non presenta proprietà psicotrope e non provoca gli stessi effetti avversi del delta-9-tetraidrocannabinolo, identificato come principale componente psicoattivo della cannabis, che può in particolare causare un effetto di dipendenza. Di conseguenza, ceppi di cannabis privi di proprietà narcotiche si distinguono per il loro basso contenuto di delta-9-tetraidrocannabinolo”.
Un aspetto fondamentale della pronuncia sono le conclusioni del Consiglio di Stato sul consumo di fiori e foglie con un contenuto di THC inferiore o uguale allo 0,3%: il consumo di questi prodotti non mette in pericolo la salute pubblica e non giustifica le misure restrittive del decreto.
L’uso dei test per verificare il contenuto di THC
Il Consiglio di Stato, inoltre, con la sentenza sostiene la validità dei test rapidi per riconoscere le varietà di cannabis e distinguere quelle dalle proprietà stupefacenti.
Questa risposta è arrivata in relazione alle affermazioni del Ministro della Solidarietà e della Salute, che sosteneva la difficoltà nel distinguere le varietà di cannabis. In particolare, secondo il Ministero, la scelta di applicare un divieto generalizzato alla commercializzazione delle foglie e dei fiori di cannabis allo stato grezzo era necessaria per sostenere le politiche statali di contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti. I fiori e le foglie delle varietà dalle proprietà stupefacenti risulterebbero troppo simili a quelle prive di effetti psicotropi.
Per ovviare a questa problematica, il Consiglio di Stato ha sottolineato che sono sufficienti dei test rapidi dai costi ridotti per verificare il contenuto di THC dei fiori e delle foglie.
La conclusione, dunque, è stata che non ci sono motivazioni valide per vietare la vendita di fiori e foglie di cannabis allo stato grezzo con un livello di THC inferiore allo 0,3%.