In data 19 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DM 29551 del 24 gennaio 2022 recante l’Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonchè criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee: (dallo schema interministeriale di decreto del 6.12.2021)
Per quanto di interesse ai fini della presente nota:
- l’art. 1, comma 4 prevede: “La coltura della cannabis sativa L. delle varieta’ ammesse per la produzione di semi e derivati dei semi e’ condotta ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. La coltivazione delle piante di cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale e’ disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute.”
- Il comma 6 dell’art. 1 reca: “Il presente decreto si applica alla coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali di cui all’elenco allegato nonche’ ai documenti di cui al comma 2 lettere da a) a g), che devono essere effettuate tenendo conto della loro destinazione d’uso, anche per la prima trasformazione che, nel caso delle piante utilizzate per la produzione di sostanze attive ad uso medicinale e medicinali, deve essere effettuata secondo le «Good agricultural and collection practice (GACP)» e le «Good manufacturing practice (GMP)» dell’Unione europea. Le aziende che sottopongono le piante officinali destinate a uso medicinale a operazioni di prima trasformazione, che devono essere eseguite in accordo alle «Good manufacturing practice (GMP)» secondo l’allegato 7 delle medesime (GMP), sono preventivamente autorizzate dalla Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e, qualora si tratti di sostanze che rientrano nella disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sottoposte all’autorizzazione anche dal Ministero della salute.”
- al comma 7, art. 1, si legge: “La vendita dei prodotti della coltivazione delle piante di cui al comma 4 può essere effettuata solo ad aziende in possesso delle autorizzazioni indicate al comma 6”.
Ebbene, da una lettura sistematica del testo (e avendo in mente le altre fonti normative dell’ordinamento che disciplinano la produzione, la coltivazione e l’uso della cannabis in generale e della cannabis sativa l. – quale specie con regolamentazione ad hoc), sembra potersi giungere alla conclusione che, con specifico riferimento alla cannabis sativa l.,possano trovare spazio, nel nostro ordinamento, tre differenti discipline.
In particolare:
- ove la coltura della cannabis sativa l. sia da ricondurre alle finalità di cui alla l. 242/2016[1] o si tratti, in ogni caso, in coltura di semi e derivati di semi, troveranno applicazione le norme di cui alla richiamata L. 242/2016 (il D.M. piante Officinali non ha nulla a che vedere con tale diversa disciplina, né in alcun modo la influenza/modifica);
- ove la coltura della cannabis sativa l. (e delle diverse specie di cannabis) sia finalizzata alla produzione di foglie o infiorescenze ad uso medicinale, ovvero di sostanze attive ad uso medicinale, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 309/1990;
- ove, infine, non ricorra alcuna delle ipotesi che precedono, la pianta di cannabis sativa l. (nella sua interezza) sarà considerata a tutti gli effetti (sia in relazione alla produzione che alla trasformazione e alla vendita) pianta officinale. Dal ché sarà evidentemente possibile l’utilizzo della stessa per le finalità officinali di cui all’art. 1, c. 4 del D.Lgs. 75/2018 (a titolo esemplificativo, produzione di tisane, infusi, ingredienti cosmetici, ecc.).
L’anzidetta lettura del testo del decreto appare la più convincente giacché, ove così non fosse, le previsioni ivi contenute si porrebbero in aperto contrasto con molteplici fonti normative di rango sovraordinato, così palensandosi illegittime (il contrasto sarebbe infatti evidente quantomeno con le norme dettate dalla legge 242/2016).
Ciò posto, siamo ben consapevoli che tra gli operatori attivi nella coltivazione e trasformazione della cannabis sativa l., il testo del Decreto ha suscitato non poche preoccupazioni, soprattutto in ragione delle previsioni di cui ai commi 4, 6 e 7.
Nello specifico:
a) quanto al comma 4, viene da alcuni letto quale restrizione della possibilità di coltivazione di canapa sativa l. ai sensi della L. 242/2016 nonché quale limitazione all’utilizzo della pianta di canapa sativa l. ai fini officinali. In buona sostanza, il riferimento ai “semi e derivati dei semi” avrebbe infatti l’effetto di escludere la possibilità di coltivazione e di utilizzo, tanto ai sensi della L. 242/2016 che a fini officinali, di altre parti della pianta (radici, stelo, fiori, ecc.).
b) quanto al comma 7, viene da alcuni letto quale limitazione dei canali di vendita relativi ai prodotti derivanti dalle coltivazioni di canapa sativa l., a prescindere dalla loro destinazione finale. Segnatamente, la limitazione deriverebbe dall’indiscriminato riferimento operato dal comma 7 alla “vendita dei prodotti della coltivazione delle piante di cui al comma 4” (che potrebbe essere fatta solo in favore di aziende in possesso delle autorizzazioni AIFA di cui al comma 6 del medesimo D.M) senza alcuna differenziazione (espressa) tra prodotti della coltivazione a fini officinali, prodotti della coltivazione per i fini di cui alla L. 242/2016 e prodotti della coltivazione ai fini della produzione di sostanze attive a uso medicinale.
Ebbene, pur essendo convinti che le anzidette interpretazioni non appaiano condivisibili, siamo consapevoli del fatto che sono ampiamente diffuse tra gli operatori della filiera, in ragione di una evidente mancanza di chiarezza e di esaustività del testo del D.M.
In proposito, sarebbe quindi oltremodo opportuno un chiarimento ufficiale da parte del Ministero competente volto a rappresentare:
a) da un lato, che il D.M. Piante Officinali non ha nulla a che vedere, né influenza in alcun modo la disciplina dettata dalla L. 242/2016;
b) dall’altro, che il comma 7 del richiamato D.M. si riferisce solo ed esclusivamente alla vendita di prodotti derivanti dalla coltivazione della cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze ad uso medicale o di sostanze attive a uso medicinale;
c) da ultimo che, ai sensi del citato D.M., la pianta di cannabis sativa l. (nella sua interezza), ove non coltivata per le finalità di cui alla L. 242/2016 né destinata alla produzione di foglie e/o infiorescenze ad uso medicinale o alla produzione di sostanze attive ad uso medicinale, è considerata a tutti gli effetti (sia in relazione alla produzione che alla trasformazione e alla vendita) pianta officinale. Dal ché né è evidentemente possibile l’utilizzo per le finalità officinali di cui all’art. 1, c. 4 del D.Lgs. 75/2018 (a titolo esemplificativo, produzione di tisane, infusi, oli essenziali, ingredienti cosmetici, ecc.).
In mancanza, non possiamo che augurarci che l’anzidetto chiarimento sia fornito dal TAR del Lazio di Roma che, come noto, è stato investito ad opera di alcune associazioni di settore, della questione della legittimità del D.M. 21 gennaio 2022 e che, al momento, ha chiesto approfondimenti istruttori al Ministero della Salute per vagliare la completezza (e fondatezza) dell’istruttoria che ha condotto all’adozione del testo.
[1] Laddove, all’art. 2 comma 2 è possibile leggere che:
“Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e’ possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita’ artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica disiti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita’ didattiche e dimostrativenonche’ di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.